Cass. pen. n. 36267 del 9 ottobre 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI


Sospensione condizionale della pena - Beneficio illegittimamente concesso - Revoca in appello - Possibilità - Esclusione - Ragioni.


In tema di giudizio di appello, viola il divieto di "reformatio in peius" la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso, disposta in assenza di impugnazione del pubblico ministero, comportando la lesione del principio devolutivo e di quello del "favor rei".

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 56279/2017

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

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