Cass. civ. n. 36272 del 28 dicembre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Giudizio d’appello - Qualificazione della domanda - Potere officioso del giudice - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'atto introduttivo. (Nella specie, in cui la domanda volta al recupero delle somme versate quali premi assicurativi di polizze rivelatesi false era stata qualificata dal giudice di primo grado alla stregua di azione di ripetizione dell'indebito, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che l'aveva riqualificata come domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, basandosi sui medesimi fatti oggetto dell'originaria prospettazione dell'attore, che faceva espresso riferimento alla condotta colposa delle promotrici finanziarie).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.