Cass. civ. n. 36283 del 28 dicembre 2023
Testo massima n. 1
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO
Pagamento parziale del condòmino in misura eccedente la propria quota - Recupero, in via di regresso, della quota afferente ad altri condòmini - Estinzione delle corrispondenti obbligazioni parziarie nei confronti del creditore - Limiti e condizioni.
Nel caso in cui il condòmino escusso per l'intero, dopo aver pagato una parte del debito condominiale eccedente la propria quota, abbia recuperato da altri condòmini, in via di regresso, la somma corrispondente alla quota di pertinenza di ciascuno di essi, il relativo pagamento ha efficacia estintiva delle rispettive obbligazioni parziarie nei confronti del creditore nella misura in cui sia stato effettivamente riversato in favore di quest'ultimo, potendo essere effettuata la relativa imputazione anche ex post, con la comunicazione di cui all'art. 63 disp. att. c.c.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 1 CORTE COST.
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2
Cod. Civ. art. 1123
Cod. Civ. art. 1294
Cod. Civ. art. 1314
Cod. Civ. art. 1295