Cass. pen. n. 3601 del 23 gennaio 2008
Testo massima n. 1
Allorché l'azione civile per il risarcimento del danno sia esercitata nel processo penale, ha luogo l'interruzione della prescrizione del relativo diritto per tutta la durata del processo e il termine riprende a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che dichiari la prescrizione del reato, non potendosi ritenere che il riferimento contenuto nell'art. 2947, comma terzo, c.c., alla durata, eventualmente più lunga, della prescrizione penale operi solo con riguardo al termine base e non anche a tutti gli istituti propri di essa.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi