Cass. pen. n. 2867 del 18 gennaio 2008

Testo massima n. 1


L'atto di fissazione della data di udienza dibattimentale da parte del giudice non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non è compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall'art. 160, comma secondo, c.p., da ritenersi tassativo e pertanto insuscettibile di ampliamento in via interpretativa, stante il divieto di analogia in malam partem in materia penale.

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