Cass. civ. n. 36312 del 28 dicembre 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) Impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale - Deducibilità in sede di opposizione distributiva da parte di un creditore intervenuto concorrente - Ragioni - Onere probatorio a carico del creditore opponente - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale può essere eccepita, in sede di opposizione distributiva, da parte di un creditore intervenuto, dal momento che il relativo vincolo, essendo improntato alla tutela di interessi di natura patrimoniale, non costituisce espressione di un diritto personalissimo (come tale, esercitabile dal solo titolare); in tal caso, sul creditore eccipiente grava l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., i presupposti dell'art. 170 c.c., che costituisce eccezione al regime dell'ordinaria pignorabilità di tutti i beni (presenti e futuri) del debitore.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 com. 2
Cod. Civ. art. 2740
Cod. Proc. Civ. art. 512
Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 500