Cass. pen. n. 9116 del 16 luglio 1999

Testo massima n. 1


In materia di reati fiscali assume efficacia interruttiva della prescrizione dei reati, ex art. 160 c.p., qualunque attività nel corso della quale gli uffici finanziari o la guardia di finanza prendono formalmente cognizione del reato, constatandolo o accertandolo, poiché deve ritenersi che l'uso dei due termini sia equivalente in riferimento all'attività di rilevazione delle violazioni tributarie. L'atto di contestazione o di accertamento non ha natura recettizia e, di conseguenza, non è necessario che sia notificato agli interessati per il conseguimento dell'effetto interruttivo suddetto. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto che il verbale di accertamento della violazione tributaria redatto dal centro servizi imposte dirette sia atto idoneo ad interrompere la prescrizione).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi