Cass. pen. n. 144 del 24 febbraio 1999

Testo massima n. 1


L'interrogatorio dell'indagato compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, a norma dell'art. 370 c.p.p. (come modificato dalla L. n. 356 del 1992), è atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione del reato. (La S.C., nella specie, ha ritenuto che la funzione dell'interrogatorio dell'indagato, anche se delegato alla P.G., segni comunque un momento di interruzione dell'inerzia dell'inquirente nello svolgimento delle indagini e quindi del corso della prescrizione, a nulla rilevando che l'art. 160 c.p. non sia stato modificato prevedendo anche l'ipotesi dell'interrogatorio delegato fra i casi di interruzione della prescrizione, in quanto è possibile una interpretazione adeguatrice della norma, conforme al dettato costituzionale che ragionevolmente impone una uguale disciplina in situazioni identiche).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi