Cass. civ. n. 36369 del 29 dicembre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Termine lungo per l’impugnazione - Rimessione in termini - Inadempimento, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione - Omessa conoscenza della sentenza - Esclusione - Fondamento.
La decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.