Cass. civ. n. 36378 del 29 dicembre 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN GENERE Fallimento del socio - Conseguenze - Esclusione di diritto - Fallimento del socio in conseguenza del fallimento della società - Esclusione di diritto - Inammissibilità.
Il fallimento delle società di persone non determina lo scioglimento del vincolo sociale, poiché l'esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 c.c., applicabile alle società di fatto in virtù del disposto dell'art. 2297 c.c., tende a preservare la società "in bonis" dagli effetti dell'insolvenza personale del socio e non opera, quindi, nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società, in forza della responsabilità illimitata del primo per le obbligazioni della seconda.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2297