Cass. civ. n. 36399 del 29 dicembre 2023

Testo massima n. 1


APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE


Danni causati a terzi dall'appaltatore - Responsabilità concorrente del committente - Presupposti - Culpa in eligendo del committente o esecuzione di sue direttive inderogabili - Necessità - Relativo accertamento - Attribuzione al giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.


Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive, costituendo l'accertamento della sussistenza di tali circostanze un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità ove correttamente motivata.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2049
Cod. Civ. art. 1655
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 10588/2008

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