Cass. pen. n. 36416 del 11 maggio 2023
Testo massima n. 1
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Amministratore di società di capitali - Prelievo a titolo di compenso per l’attività svolta in assenza di delibera assembleare o di previsione statutaria - Bancarotta preferenziale o per distrazione - Individuazione - Criteri.
In tema di bancarotta fraudolenta, spetta al giudice di merito verificare se, in assenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso per l'attività svolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmente accettato la carica di amministratore di una società di capitali, il prelevamento da parte di quest'ultimo di denaro dalle casse della società in dissesto configuri il delitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all'impegno profuso.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 216 com. 3
Cod. Civ. art. 2389