Cass. pen. n. 36423 del 7 ottobre 2025
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE
Nozione di "giudice che procede" - Riferibilità alla medesima persona fisica - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di misure cautelari personali, deve intendersi "giudice che procede", competente ex art. 279 cod. proc. pen., nel caso in cui la misura non sia applicata contestualmente alla sentenza di condanna, l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti e non la persona fisica, in quanto la regola dell'immutabilità del giudice, di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., non riguarda il procedimento cautelare, che ha natura incidentale e carattere autonomo rispetto a quello principale. (Fattispecie in cui la misura cautelare era stata applicata da un collegio in diversa composizione rispetto a quello che aveva giudicato nel merito).
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Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 91