Cass. pen. n. 36468 del 31 maggio 2023
Testo massima n. 1
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE - Ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicchè, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1
Costituzione art. 111 com. 7