Cass. civ. n. 3647 del 07 febbraio 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Imprenditore agricolo - Attività connessa di trasformazione e commercializzazione - Limiti - Prevalenza relativa a prodotti propri - Onere della prova.
L'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi; l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2135 com. 3
Cod. Civ. art. 2697 com. 2