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Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6127 del 16 ottobre 1986

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6127 del 16 ottobre 1986

Testo massima n. 1

Le azioni possessorie di reintegrazione o manutenzione devono ritenersi esperibili, davanti al giudice ordinario, anche da parte di un ente pubblico, che sia stato immesso nel possesso del fondo privato in esecuzione di decreto autorizzativo dell’occupazione temporanea e d’urgenza, considerato che la tutela possessoria prescinde dalla natura dell’atto giustificativo della relazione di fatto con la cosa, e non può essere esclusa dalla circostanza che il possessore, per la sua qualità, sia in grado di avvalersi alternativamente di strumenti ai autotutela esecutiva in via amministrativa.

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