Cass. civ. n. 36494 del 29 dicembre 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratto di locazione - Domanda di risoluzione per morosità del conduttore - Importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. - Valutazione del comportamento successivo alla proposizione della domanda - Necessità - Fondamento.
A fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1455
Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.