Cass. pen. n. 5822 del 11 giugno 1982
Testo massima n. 1
Agli effetti del reato di cui all'art. 478 c.p. il «rilascio» implica che la copia esca dalla sfera individuale dell'autore, per fatto volontario di questo, in modo che essa cominci a produrre nei rapporti esterni quell'efficacia probatoria che è attribuita alle copie autentiche vere. Sicché commette il reato predetto il segretario comunale che rilasci copie del verbale di una seduta del consiglio comunale difformi dall'originale per farle affiggere all'albo pretorio ed inoltrarle poi agli organi di controllo.
Testo massima n. 2
Il delitto di cui all'art. 478 c.p. si perfeziona con il rilascio della copia difforme dall'originale, sicché è irrilevante ai fini del dolo la certezza morale che l'atto originale sarebbe stato in seguito completato. (Nella specie, con l'apposizione della firma da parte dell'autore).
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