Cass. pen. n. 6770 del 9 luglio 1981

Testo massima n. 1


Commette il reato di falsità materiale in atti pubblici previsto e punito dall'art. 476 c.p. e non quello di falsità in attestati sul contenuto di atti di cui all'ultimo comma dell'art. 478 stesso codice, il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, aggiungendo documenti a determinati verbali di delibera di atti pubblici, fa apparire, contrariamente al vero, che i verbali stessi i quali, compresi nella figura dell'atto-procedimento, tali documenti devono recepire, hanno ricevuto l'approvazione dell'organo di controllo.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE