Cass. civ. n. 36511 del 29 dicembre 2023

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE Apertura di vedute ex art. 905 c.c. – Distanze legali – Violazione – Azione ripristinatoria e azione risarcitoria – Legittimazione passiva – Differenze.


In caso di violazione delle distanze legali per l'apertura di vedute ex art. 905 c.c., l'azione volta alla condanna al ripristino dello stato dei luoghi, integrando un'actio negatoria servitutis di carattere reale, può essere proposta esclusivamente nei confronti del proprietario dell'immobile dal quale la veduta abusiva è esercitata, mentre l'azione risarcitoria per il conseguente pregiudizio è esperibile tanto nei confronti di quest'ultimo quanto dell'autore della violazione, quali responsabili in solido.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25495 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 905
Cod. Civ. art. 2058

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