Cass. civ. n. 36541 del 29 dicembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Appello incidentale - Modalità di proposizione - Necessità della notifica - Nei confronti della parte costituita - Esclusione - Nei confronti del contumace – Sussistenza - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Ragioni.
La notifica dell'appello incidentale è necessaria nei soli confronti della parte rimasta contumace e non già di quella che si sia regolarmente costituita (prima o dopo la costituzione dell'appellante incidentale), rispetto alla quale non può configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa, stante la possibilità di proporre, a sua volta, l'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.p.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 333
Cod. Proc. Civ. art. 334