Cass. civ. n. 36541 del 29 dicembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Appello incidentale - Modalità di proposizione - Necessità della notifica - Nei confronti della parte costituita - Esclusione - Nei confronti del contumace – Sussistenza - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Ragioni.


La notifica dell'appello incidentale è necessaria nei soli confronti della parte rimasta contumace e non già di quella che si sia regolarmente costituita (prima o dopo la costituzione dell'appellante incidentale), rispetto alla quale non può configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa, stante la possibilità di proporre, a sua volta, l'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.p.c.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 19754 del 2014

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 343
Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 333
Cod. Proc. Civ. art. 334

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