Cass. civ. n. 36544 del 29 dicembre 2023
Testo massima n. 1
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE
Servizio idrico integrato - Acque reflue urbane - Obbligo di trattamento ai sensi dell'art.
105, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 - Mancata emanazione dei provvedimenti regionali integrativi di cui all'all. 5 della parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006 - Conseguenze - Trattamento biologico con sedimentazione secondaria - Necessità - Fondamento. In tema di servizio idrico integrato, l'impossibilità di sottoporre le acque reflue a un trattamento "equivalente" a quello di carattere secondario di cui all'art. 105, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, a causa della mancata emanazione dei provvedimenti regionali integrativi di cui all'allegato 5 della parte terza del d.lgs. citato, non autorizza il gestore a procedere al solo trattamento con sedimentazione primaria, obbligandolo, piuttosto, ad eseguire il menzionato trattamento secondario, in ossequio ai criteri della buona fede oggettiva e della diligenza di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c., i quali escludono che il debitore possa liberarsi della propria obbligazione eseguendo una prestazione qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella imposta dalla legge (specie allorquando - come nella specie - l'esattezza dell'adempimento sia funzionale al soddisfacimento non già del solo interesse creditorio, ma anche di quello superiore di natura pubblicistica alla tutela ambientale).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 74
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 105 com. 3
Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1176
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