Cass. pen. n. 36547 del 18 settembre 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE


Preclusione del cd. giudicato esecutivo - Estensione - Limiti - Indicazione - Fattispecie.


La preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva. (Fattispecie relativa alla riproposizione, da parte del Pubblico ministero, di una richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, per inosservanza degli obblighi risarcitori, precedentemente avanzata sulla base delle sole dichiarazioni del condannato e respinta senza confronto con il principio secondo cui spetta al condannato documentare l'avvenuto inadempimento o allegare circostanze indicative dell'impossibilità ad adempiere per causa a lui non imputabile).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 30496/2010

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1
Cod. Pen. art. 641

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE