Cass. pen. n. 6978 del 15 luglio 1981
Testo massima n. 1
L'abusivo riempimento di un assegno bancario o di una cambiale è punito ai sensi dell'art. 486 c.p. in quanto la loro equiparazione quoad poenam agli atti pubblici è stabilita limitatamente alle falsità materiali, come risulta dal fatto che l'art. 491 c.p. fa richiamo all'art. 479 e non anche all'art. 487, che prevede appunto un'ipotesi, sia pure peculiare, di falsità ideologica con riferimento all'atto pubblico, nonché dal fatto che lo stesso art. 491 richiama il solo art. 485 e non anche l'art. 486.