Cass. civ. n. 36606 del 30 dicembre 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Termine ex art. 8 della l. n. 590 del 1965 - Offerta reale del prezzo - Notifica del relativo verbale al creditore assente - Sufficienza - Espletamento degli ulteriori adempimenti di cui all’art. 1212 c.c. – Necessità - Esclusione - Ragioni.
Ai fini del rispetto del termine per il pagamento del prezzo nel riscatto agrario, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, le norme in tema di offerta reale vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi di buona fede e di cooperazione del creditore nell'adempimento, dovendo, pertanto, ritenersi sufficiente la notifica del verbale dell'offerta al creditore assente, senza che sia necessario l'espletamento degli ulteriori adempimenti di cui all'art. 1212 c.c., i quali potrebbero rivelarsi inutili laddove intervenisse l'accettazione da parte del creditore.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1212
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 74
Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.