Cass. civ. n. 36613 del 30 dicembre 2023
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Fatto illecito in concorso – Responsabilità del terzo per il fatto di uno dei concorrenti – Regresso - Misura della responsabilità – Corrispondenza con la quota ascrivibile alla colpa del soggetto per il quale il terzo debba rispondere – Sussistenza.
Qualora il danno sia imputabile alla concorrente condotta colposa, diversamente graduata, di più persone, la responsabilità del soggetto tenuto a rispondere, a titolo oggettivo, del fatto di uno dei concorrenti si determina, ai fini del regresso ex art. 2055, comma 2, c.c., sulla base della misura di quella di quest'ultimo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2055 com. 2
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31 com. 3