Cass. pen. n. 36686 del 14 febbraio 2023
Testo massima n. 1
PARTE CIVILE - SPESE - Giudizio di impugnazione - Accoglimento del gravame - Esclusione del pregiudizio per la parte civile - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di spese processuali, la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio. (Fattispecie in cui il ricorso per cassazione aveva ad oggetto il solo diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.