Cass. civ. n. 25625 del 14 novembre 2013
Testo massima n. 1
Intervenuta, ai sensi dell'art. 184, terzo comma, c.c., condanna - a carico di un coniuge autore di arbitrari atti di prelevamento di beni comuni - alla ricostituzione della comunione legale nello "status quo ante", l'altro coniuge ha diritto di agire "in executivis" sul patrimonio individuale del primo, non allo scopo di vendere i beni pignorati per soddisfarsi sul ricavato, bensì solo di ottenere la ricostituzione dell'originaria consistenza patrimoniale della comunione. (Omissis).