Cass. civ. n. 25625 del 14 novembre 2013
Testo massima n. 1
Intervenuta, ai sensi dell'art. 184, terzo comma, c.c., condanna - a carico di un coniuge autore di arbitrari atti di prelevamento di beni comuni - alla ricostituzione della comunione legale nello "status quo ante", l'altro coniuge ha diritto di agire "in executivis" sul patrimonio individuale del primo, non allo scopo di vendere i beni pignorati per soddisfarsi sul ricavato, bensì solo di ottenere la ricostituzione dell'originaria consistenza patrimoniale della comunione. (Omissis).
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi