Cass. pen. n. 36766 del 28 aprile 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - CASI - Annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Inutilizzabilità della prova - Possibilità per il giudice di rinvio di rinnovare la prova - Sussistenza - Fattispecie.


Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, non vi è limitazione dei poteri istruttori del giudice, che, pertanto, può procedere ad integrazione probatoria mediante la rinnovazione di quella stessa prova dichiarativa ritenuta inutilizzabile nel giudizio rescindente e rispetto alla quale era stato enunciato il principio di diritto posto a fondamento della decisione di annullamento. (Fattispecie in cui la Corte aveva annullato la decisione di condanna per la ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, rese in diverso procedimento ed acquisite in violazione del disposto dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 24133 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

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