Cass. civ. n. 368 del 10 gennaio 2023

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE Immobili adibiti ad uso non abitativo - Versamento di somme a fondo perduto (cosiddetta buona entrata) - Nullità del patto ex art. 79 l. n. 392 del 1978 - Fondamento - Patto stipulato dal locatore non con il conduttore, ma con un terzo - Irrilevanza ai fini della nullità - Condizioni - Accertamento del collegamento negoziale tra l’accordo e la locazione - Necessità.


In materia di contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso non abitativo, la l. n. 392 del 1978 consente ai contraenti di determinare liberamente il canone iniziale ma vieta al locatore di pretendere il pagamento di somme, diverse dal canone o dal deposito cauzionale, a fondo perduto o a titolo di "buona entrata", che non trovino alcuna giustificazione nel sinallagma contrattuale, con la conseguenza che il relativo patto é nullo ai sensi dell'art. 79 della citata legge (perché diretto ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni in materia), anche se stipulato dal locatore non con il conduttore, ma con un terzo, il quale, ai sensi degli artt. 1421 e 2033 c. c., potrà far valere la suddetta nullità e pretendere la restituzione delle somme indebitamente pagate, purché sia accertato un collegamento tra l'accordo e il contratto di locazione, nel senso che la conclusione di quest'ultimo sia condizionata all'attribuzione patrimoniale non giustificata ad altro titolo.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 25274 del 2008

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1421
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Legge 27/06/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

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