Cass. civ. n. 19499 del 30 settembre 2015
Testo massima n. 1
Al tutore di persona interdetta, già costituito e soccombente in primo grado, non necessita l'autorizzazione del giudice tutelare per appellare la relativa sentenza, mancando, in tale ipotesi, diversamente da quella dell'inizio "ex novo" del giudizio da parte sua, agli effetti dell'art. 374, n. 5, c.c., la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'incapace.
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