Cass. civ. n. 17032 del 25 luglio 2014

Testo massima n. 1


In tema di amministrazione di sostegno, la prescrizione di cui all'art. 413, secondo comma, cod. civ., non costituisce adempimento processualmente necessario, sicché l'omessa comunicazione dell'istanza di chiusura della procedura all'amministratore di sostegno - che non è parte necessaria del procedimento - non determina alcuna compromissione del suo diritto di difesa, né è soggetta a sanzione processuale.

Testo massima n. 2


Nella procedura per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno l'unica parte che può dirsi necessaria è il beneficiario dell'amministrazione, per cui il difetto di comunicazione della richiesta al P.M. e la conseguente assenza dello stesso al procedimento di chiusura dell'amministrazione non comporta la mancata integrazione di un litisconsorzio necessario, né alcun'altra nullità del giudizio di primo grado idonea a determinare la rimessione delle parti al primo giudice.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE