Cass. civ. n. 3687 del 9 febbraio 2024

Testo massima n. 1


FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI


Fideiussioni plurime - Esperibilità dell’azione di regresso ex art. 1954 c.c. - Esclusione - Ragioni - Possibilità di riqualificare la domanda nei termini dell’azione generale ex art. 1299 c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


In caso di fideiussioni plurime (vale a dire prestate separatamente da diversi soggetti, senza alcuna reciproca consapevolezza ovvero con l'espressa volontà di tenere distinta la propria obbligazione da quella degli altri fideiussori), l'autonomia dei rapporti di garanzia preclude l'esperibilità dell'azione di regresso ex art. 1954 c.c., la quale, peraltro, non può essere riqualificata d'ufficio dal giudice alla stregua di azione generale ex art. 1299 c.c., trattandosi di domande fondate su diverse causae petendi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di due fideiussioni, separatamente stipulate da soggetti diversi a garanzia dei debiti di due società verso un istituto di credito, aveva escluso che il fideiussore che aveva estinto l'intero debito potesse agire in regresso, ai sensi dell'art. 1954 c.c., per il recupero della metà di quanto versato).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1954
Cod. Civ. art. 1299
Cod. Proc. Civ. art. 112

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Precedenti: Cass. civ. n. 18650/2011

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