Cass. civ. n. 20989 del 6 ottobre 2014
Testo massima n. 1
In tema di consorzio di urbanizzazione, atteso il nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e i beni di proprietà esclusiva, il recesso del consorziato diretto alla liberazione dall'obbligo contributivo, in assenza di specifica previsione statutaria, non è disciplinato dall'art. 1104 cod. civ., che consente l'"abbandono liberatorio" nella comunione, bensì dall'art. 1118 cod. civ., che lo vieta nel condominio.
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