Cass. civ. n. 13401 del 30 giugno 2015

Testo massima n. 1


La prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l'"ultima prestazione", ex art. 2957, secondo comma, cod. civ., va individuata con riferimento all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura "ad litem", che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte.

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