Cass. pen. n. 36912 del 24 ottobre 2025
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN GENERE
Autocertificazione - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Divieto di transito tra Regioni - Questione di legittimità costituzionale - Violazione degli artt. 13 e 16 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni - Fattispecie.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 13 e 16 Cost., dell'art. 1, comma 3, d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nella parte in cui, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ha previsto il divieto di transito tra Regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, in quanto l'imposizione risulta estranea al principio di inviolabilità della libertà personale ed è classificabile, piuttosto, quale compressione della libertà di locomozione che prevede solo che la legge possa comprimere la stessa "per motivi di sanità e salute". (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, per avere il medesimo autocertificato il suo spostamento come dovuto a un lutto familiare, in realtà mai avvenuto).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Costituzione art. 13
Costituzione art. 16
Cod. Pen. art. 483
Decreto Legge 14/01/2021 num. 2 art. 1 com. 3
Legge 12/03/2021 num. 21 CORTE COST.
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