Cass. pen. n. 36928 del 16 maggio 2023

Testo massima n. 1


594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 106 FURTO - IN GENERE REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Tentativo di asportazione di beni culturali da sito archeologico - Furto tentato - Sussistenza - Reato di ricerca archeologica senza concessione - Esclusione - Ragioni. Integra il delitto di furto tentato, e non la contravvenzione di cui all'art. 175 d.lgs. 22 novembre 2004, n. 42, la condotta di chi si introduca all'interno di un parco archeologico in assenza di concessione amministrativa, allo scopo di impossessarsi di beni culturali oggetto di ritrovamento nel sito. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la sottrazione, tentata o consumata, dei beni culturali reperiti a seguito dell'attività di esplorazione archeologica abusiva non ricade nel perimetro applicativo dell'art. 175 d.lgs. n. 42 del 2004, che sanziona la mera ricerca non autorizzata, in quanto svolta in assenza di concessione ovvero avvenuta in violazione delle prescrizioni impartite dalla pubblica amministrazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 2160 del 1998

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE; Cod. Pen. art. 625 CORTE COST. PENDENTE; Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.; Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 175; Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10

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