Cass. civ. n. 3696 del 13 febbraio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE


Benefici cd. prima casa - Rivendita primo immobile - Acquisto entro l'anno di nuovo di immobile destinato ad abitazione principale - Scrittura privata registrata - Sufficienza - Trascrizione - Necessità - Esclusione - Decadenza dall'agevolazione - Esclusione.


In tema di benefici cd. prima casa, la tempestiva registrazione della scrittura privata di acquisto di un nuovo immobile destinato ad abitazione principale, entro l'anno dalla rivendita di quello che era stato acquistato con le tariffe agevolate, conferisce certezza alla data del trasferimento della nuova proprietà, senza che sia richiesta la formalità della trascrizione nei registri immobiliari, affinché il contribuente non incorra nella decadenza comminata alla nota II-bis dall'art. 1, comma 4, della Tariffa, parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1350
Cod. Civ. art. 2643
Cod. Civ. art. 2644
DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1

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