Cass. civ. n. 22635 del 3 ottobre 2013

Testo massima n. 1


In tema di distanze, l'alloggiamento di bombole di gas per uso domestico non è soggetto al disposto dell'art. 889, secondo comma, c.c., riguardante la diversa ipotesi di tubazioni destinate al flusso costante di sostanze liquide o gassose, per le quali soltanto è configurabile la presunzione assoluta di pericolosità per il fondo del vicino, essendo esso viceversa soggetto all'art. 890 c.c., sicché la pericolosità delle bombole deve essere accertata in concreto.

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