Cass. civ. n. 15988 del 25 giugno 2013
Testo massima n. 1
Nel caso in cui la servitù di passaggio risulti, dall'atto costitutivo e dalle modalità di esercizio, gravare su una parte determinata del fondo servente, l'impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo non attribuisce al proprietario del fondo dominante la facoltà ex art. 1068 c.c. di spostare il luogo di esercizio della servitù su altra parte del fondo servente, comportando soltanto, a norma dell'art. 1074 c.c., la quiescenza della servitù stessa con la conseguente sua estinzione, ai sensi dell'art. 1073 c.c., dopo il decorso del ventennio di non uso.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi