Cass. civ. n. 371 del 08 gennaio 2025

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Udienza cd. cartolare o a "Trattazione scritta" - Art. 127-ter c.p.c. - Anticipazione della decisione - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.


In tema di udienza a trattazione scritta, l'anticipazione dell'udienza e della decisione è legittima, purché vengano rispettati i termini previsti dall'art. 127-ter c.p.c., che possono essere abbreviati, ma non eliminati, diversamente configurandosi una violazione del contraddittorio per compressione del diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva disposto l'anticipazione dell'udienza di trattazione scritta ad horas, con provvedimento reso nella stessa data fissata per la nuova udienza).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17717 del 2024

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 127 ter

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