Cass. civ. n. 3713 del 09 febbraio 2024

Testo massima n. 1


AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Indennità da corrispondere all'agente di commercio in caso di cessazione del rapporto – Art. 1751, comma 6, c.c. – Inderogabilità solo in peius per l'agente.


L'indennità da corrispondere all'agente di commercio in caso di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751, comma 6, c.c., è inderogabile solo in peius nella sua determinazione normativa, consentendo l'applicazione delle norme collettive del settore ove risultino essere di maggior favore rispetto alla disciplina legale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15375 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1751 com. 6

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