Cass. civ. n. 3713 del 09 febbraio 2024
Testo massima n. 1
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Indennità da corrispondere all'agente di commercio in caso di cessazione del rapporto – Art. 1751, comma 6, c.c. – Inderogabilità solo in peius per l'agente.
L'indennità da corrispondere all'agente di commercio in caso di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751, comma 6, c.c., è inderogabile solo in peius nella sua determinazione normativa, consentendo l'applicazione delle norme collettive del settore ove risultino essere di maggior favore rispetto alla disciplina legale.