Cass. pen. n. 37146 del 23 maggio 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)


Danneggiamento mediante deterioramento - Nozione - Individuazione - Fattispecie.


Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen., la condotta di danneggiamento mediante deterioramento del bene sottoposto a pignoramento è configurabile solo quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da esserne compromessa la funzionalità, sì da rendere necessaria, per il suo ripristino, un'attività non agevole. (Nella specie la Corte ha valutato assertivamente motivata la sentenza di appello, in relazione al ritenuto deterioramento dell'immobile pignorato, sul quale i ricorrenti avevano compiuto interventi di ristrutturazione per il cambio di destinazione d'uso in difformità dalla concessione edilizia, deprezzandone il valore).

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 388 com. 5
Cod. Pen. art. 635 CORTE COST. PENDENTE

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Precedenti: Cass. pen. n. 20301/2020

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