Cass. pen. n. 37186 del 8 ottobre 2025
Testo massima n. 1
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Condotta dell'imputato volta a consentire alla persona offesa, residente all'estero, di partecipare al processo - Attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di circostanze attenuanti, non determina la riparazione integrale del danno, né integra il ravvedimento operoso di cui all'art. 62, comma primo, n. 6), seconda parte, cod. pen., il comportamento collaborativo dell'imputato volto a porre la persona offesa, residente all'estero, nelle condizioni di poter partecipare al processo, trattandosi di attività che, pur se apprezzabile ai sensi degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., non elide, né attenua le conseguenze dannose o pericolose del commesso reato.
Riferimenti normativi
Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6
Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.