Cass. civ. n. 372 del 08 gennaio 2025
Testo massima n. 1
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DIVIETO DI ANTICIPAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI Assistenza
finanziaria per l'acquisto di azioni proprie - Nuovo testo dell'art. 2358 c.c. - Banche popolari in forma di società cooperative - Applicabilità - Sussistenza. Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c., nella versione introdotta dal d.lgs. n. 142 del 2008, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e, dunque, applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 04/08/2008 num. 142
Direttive del Consiglio CEE 06/09/2006 num. 68
Cod. Civ. art. 1418


