Cass. pen. n. 37200 del 29 maggio 2025
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Confisca di prevenzione - Tutela dei diritti di credito di terzi - Accertamento del fatto illecito del proposto - Credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato - Ammissione allo stato passivo - Condizioni - Ragioni.
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato con la sentenza che accerta il fatto illecito del proposto commesso in suo danno è ammissibile allo stato passivo solo se è stato liquidato in una decisione intervenuta prima dell'applicazione del sequestro di prevenzione, atteso che la decisione con cui il giudice, in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., provvede sulle spese, costituisce il momento genetico di tale credito.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.