Cass. pen. n. 37340 del 8 ottobre 2025

Testo massima n. 1


PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE


Precedente condanna a pena non sospesa - Preclusione automatica del beneficio - Esclusione - Possibilità di valutazione nel giudizio prognostico ex art. 164, comma primo, cod. pen. - Sussistenza.


In tema di sospensione condizionale della pena, la precedente condanna a pena non sospesa non osta, "ex se", al riconoscimento del beneficio, ma può essere valutata, congiuntamente agli altri indici di cui all'art. 133 cod. pen., nel giudizio prognostico negativo ex art. 164, comma primo, cod. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 38678/2014

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

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