Cass. pen. n. 37340 del 8 ottobre 2025
Testo massima n. 1
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Precedente condanna a pena non sospesa - Preclusione automatica del beneficio - Esclusione - Possibilità di valutazione nel giudizio prognostico ex art. 164, comma primo, cod. pen. - Sussistenza.
In tema di sospensione condizionale della pena, la precedente condanna a pena non sospesa non osta, "ex se", al riconoscimento del beneficio, ma può essere valutata, congiuntamente agli altri indici di cui all'art. 133 cod. pen., nel giudizio prognostico negativo ex art. 164, comma primo, cod. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 164 CORTE COST. PENDENTE