Cass. pen. n. 32522 del 30 agosto 2010
Testo massima n. 1
Sussiste il tentativo quando la condotta tipica univocamente diretta alla realizzazione dell'evento sia ostacolata da un fatto esterno, che si verifica, come nella specie in tema di truffa, quando vi sia l'allertamento delle forze di polizia da parte della persona offesa a seguire le trattative e ad intervenire per impedire che il delitto si perfezioni o che la realizzazione del profitto si consolidi con l'acquisizione o la possibilità d'uso autonomo del bene oggetto dell'atto di disposizione patrimoniale.
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