Cass. pen. n. 23706 del 21 maggio 2004

Testo massima n. 1


Anche in un'attività preparatoria può ravvisarsi l'ipotesi del tentativo, qualora sia idonea e diretta in modo non equivoco alla consumazione del delitto; in ogni caso, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio ex ante tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinare la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei, come quelli dipendenti dalle cautele adottate dalla vittima. (Nella specie, è stato ritenuto configurabile il tentativo di omicidio nella condotta degli affiliati ad una associazione camorristica che, allo scopo di eliminare il capo di un clan rivale, avevano predisposto la necessaria organizzazione per l'esecuzione dell'omicidio, individuando un gruppo incaricato di localizzare la vittima designata e di segnalarne la posizione agli esecutori materiali, azione non portata a termine per la mancata individuazione della vittima).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi